IL DECRETO ATTUATIVO pubblicato dal MISE il 15/02/2021, ha introdotto con l’articolo 38, commi 7 ed 8 del decreto Rilancio n. 34/2020 la detrazione fiscale del 50% per gli investitori di startup e PMI innovative.
L’agevolazione fa parte delle misure previste dal Governo per il rafforzamento del sistema delle startup innovative, risorsa economica che si sta rivelando sempre più importante per il futuro dell’Italia e che va quindi sostenuta in maniera concreta.
L’IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE, per le startup innovative, è di 100.000 euro mentre arriva a 300.000 euro per quanto riguarda le PMI innovative. Per gli investitori delle startup è d’obbligo il mantenimento per almeno tre anni e in entrambi i casi la detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche spetta per gli investimenti nel capitale sociale di una o più PMI o startup innovative.
Per gli investimenti che superano il limite di cui sopra, sulla parte eccedente ed in ciascun periodo d’imposta, si potrà detrarre un importo pari al 30% dell’eccedenza, nel limite di 200.000 euro in tre esercizi finanziari. L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
UNA PIATTAFORMA APPOSITA, che verrà creata a livello statale, è prevista per la presentazione della domanda da parte dell’impresa prima dell’erogazione dell’investimento. Predisposta con la denominazione “Incentivi fiscali in regime de minimis per gli investimenti in startup e PMI innovative”, la piattaforma richiederà l’inserimento dei dati identificativi dell’impresa beneficiaria, dell’investitore, l’importo della cifra che si intende investire e quello della cifra che si richiede di detrarre. Per gli investimenti effettuati nel 2020,invece, sarà prevista una “finestra separata” per l’invio della domanda dal 1° marzo al 30 aprile 2021. La formula fiscale sarà quella della dichiarazione sostitutiva.
È importante evidenziare che, essendo la detrazione rientrante nel complesso degli aiuti in regime de minimis, questi non devono superare in ogni caso gli importi fissati per legge per le imprese e che non comprendono unicamente gli investimenti in conto capitale da parte di terzi.
GLI EFFETTI DELLA DETRAZIONE saranno così disposti:
– Detrazione dall’imposta lorda del 50% dell’investimento effettuato in startup innovative, fino ad un massimo di 100.000 euro annui, e per un ammontare pari quindi a 50.000 euro;
- Detrazione dall’imposta lorda del 50% dell’investimento effettuato in PMI innovative, fino ad un massimo di 300.000 euro annui, per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro.
- Per gli investimenti che superano tale limite, si potrà detrarre un importo pari al 30% dell’eccedenza per un massimo di 200.000 euro in tre imprese (da definire se questo sia valido anche per le startup, per ora la norma lo indica esplicitamente solo per le PMI innovative).
Laddove la detrazione dovuta dovesse superare l’imposta lorda, è ammesso il riporto dell’eccedenza nel periodo d’imposta successivo, per un massimo di tre anni.
Sono detraibili sia gli investimenti effettuati direttamente nel capitale sociale delle startup e PMI innovative, che quelli effettuati indirettamente, tramite organismi di investimento collettivi del risparmio, mentre restano esclusi dalle agevolazioni gli investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo a partecipazione pubblica, e quelli effettuati in startup o PMI innovative che operano nei settori esclusi, tra cui il settore della pesca di alcuni ambiti dell’agricoltura diretta.
Tutte le imprese e le startup innovative, che l’investitore intende sostenere, devono essere regolarmente iscritte al registro delle imprese.